Attività
La nostra attività professionale si svolge a servizio sia dei privati che delle imprese, a cui offriamo assistenza legale professionale completa nelle seguenti aree di competenza.
Area civile
lavoro e previdenza (impiego pubblico e privato, licenziamenti, adeguamento della retribuzione, demansionamento, mobbing, infortuni sul lavoro)
– diritto di famiglia (separazioni e divorzi; modifica assegno mantenimento, visite ai minori, alimenti, diritto minorile, patria potestà, azioni di disconoscimento della paternità, adozioni e affidamento, interdizioni, inabilitazioni, amministrazione di sostegno, tutore e curatore)
– diritto dei consumatori (TV e telefonia, elettricità e gas; contratti conclusi fuori dai locali commerciali, garanzia vizi e difformità, difetti beni acquistati, viaggi e turismo, assicurazioni, banche, danno da prodotto, salute, pubblicità ingannevole, scuola, trasporti, class action)
– risarcimento danni:
infortunistica stradale (risarcimento danno materiale, fisico e morale)
responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale (danni alla personale e alla salute, danni da vacanza rovinata; polizze infortuni, immissioni, inquinamento acustico, danni da cose in custodia, ecc.)
responsabilità medica e professionale
recupero crediti giudiziale e stragiudiziale
procedure esecutive mobiliari ed immobiliari
procedure concorsuali (fallimenti, concordati, ecc.)
locazioni (redazione di contratti di locazione, sia ad uso commerciale che ad uso abitativo; assistenza giudiziaria nelle procedure di sfratto per morosità o finita locazione inclusa l’esecuzione dello sfratto, recupero dei crediti nascenti, quali ad es. canoni scaduti, spese condominiali e oneri accessori)
condominio e proprietà (impugnazione delibere, rapporti di vicinato, usufrutto, uso e abitazione, servitù, azioni a difesa della proprietà e del possesso)
successioni e donazioni (dichiarazione di successione, redazione testamenti, azioni in difesa dell’eredità, quota legittima e disponibile)
redazione contratti (redazione condizioni contrattuali, assistenza alla stipula)
riabilitazione protesti
iscrizioni/trascrizioni (redazione nota di trascrizione/iscrizione presso la Conservatoria RR.II.)
redazione statuti società, associazioni, fondazioni
assistenza nelle procedure di arbitrato e conciliazione
assistenza nelle procedure di mediazione civile
diritto informatico ed e-commerce
Area penale
redazione denunce – esposti – querele
costituzione parte civile
Area amministrativa e tributaria
illeciti amministrativi
ricorsi contro multe e cartelle esattoriali
ricorsi contro atti della Pubblica Amministrazione
Assistenza stragiudiziale
pareri e consulenze
richieste domiciliazioni
richiesta ispezioni, visure, documenti, sentenze, leggi, regolamenti ecc.
redazione di contratti, statuti, testamenti
diffide, ricorsi, lettere, telegrammi, memorie, esposti, relazioni, denunce
- assistenza nelle procedure di negoziazione assistita e mediazione
Gratuito Patrocinio
Attraverso l’Istituto del Patrocinio a spese dello Stato, anche chi dispone di un basso reddito potrà tutelare pienamente i propri diritti. Lo Stato, infatti, provvederà ad erogare all’avvocato le spese di causa, senza ulteriori esborsi da parte di chi si trovi in particolari condizioni di disagio economico. L’interessato può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, al fine di essere rappresentato in giudizio sia per agire che per difendersi (artt. 74 e ss. T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002, n. 115).

Gratuito patrocinio
in ambito civile
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.
Limiti di reddito
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
i cittadini italiani
gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
gli apolidi
gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.
Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
Dove si presenta la domanda
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Come si presenta la domanda
La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.
Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
la richiesta di ammissione al patrocinio
le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione)
l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio
se trattasi di causa già pendente
la data della prossima udienza
generalità e residenza della controparte
ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).
Cosa fa il Consiglio dell’Ordine dopo il deposito della domanda
Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità;
emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
—- accoglimento della domanda
—- non ammissibilità della domanda
—- rigetto della domanda
trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.
Cosa fare dopo il provvedimento di ammissione
L’interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.
Cosa fare se la domanda non viene accolta
L’interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.
Nel caso in cui la decisione da parte del Consiglio dell’Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l’interessato può inviare una nota al Consiglio dell’Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III.

Gratuito patrocinio
in ambito penale
- i cittadini italiani
- gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato
- l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda
- colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
- nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni)
- per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
- alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
- alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva
- alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
- la richiesta di ammissione al patrocinio
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
- l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione)
- l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.
- può dichiarare l’istanza inammissibile
- può accogliere l’istanza
- può respingere l’istanza.
Contatti
É possibile richiedere un appuntamento inviando una e-mail.
Verona
- Stradone Porta Palio n. 8
-
tel. 0458000691
cell. 348 5944064 -
dal Lunedi al Venerdì
dalle 16 alle 19 - Contatto Skype
Ragusa
- Via Duca D'Aosta n. 50
-
tel. 0932 714443
cell. 338 4567281 -
dal Lunedi al Venerdì
dalle 16 alle 19 - Contatto Skype