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Atto di precetto ricevuto dopo il pagamento del debito

In diverse sentenze di legittimità è stata esaminata la questione se si debba ritenere sussistente il diritto di procedere all’esecuzione per le spese relative alla redazione del precetto stesso ed alla sua notificazione allorché il debitore abbia pagato quanto dovuto in base al titolo esecutivo dopo la redazione e consegna del precetto e del titolo esecutivo all’Ufficiale Giudiziario e prima della ricezione a mezzo posta del precetto e del titolo e, quindi, del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti.

Dette sentenze hanno rilevato che:

– dopo la consegna all’Ufficiale Giudiziario dell’atto per la notifica, il notificante non è più il dominus del procedimento e perciò sarebbe irragionevole che ne sopporti le eventuali vicende negative.

– “la produzione degli effetti ricollegati alla notificazione è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze decorrenti dalla notificazione, gli stessi dovranno comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti“.

Ne deriva che:

– le spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e quelle relative alle attività di redazione del precetto ed alla sua notificazione sono assistite dalla tutela esecutiva di cui al titolo al quale si riferiscono.

– il pagamento di quanto dovuto in forza di un titolo esecutivo giudiziale, qualora avvenga prima del perfezionamento della notificazione del precetto e del titolo o dell’uno o dell’altro (se notificati separatamente) rispetto al debitore destinatario, è dovuto da costui; infatti, una volta considerato che per effetto della formazione del titolo giudiziale e della sua esigibilità il debitore è immediatamente tenuto al pagamento e che non è previsto un onere di avviso a carico del creditore procedente circa l’inizio delle attività che portano all’adempimento dell’onere di notifica del titolo esecutivo e del precetto, le spese concernenti tali attività sono da considerare automaticamente causate dal comportamento del debitore di inadempienza a quanto stabilito nel titolo.

E’ opportuno precisare che i principi qui affermati, sono enunciati per il caso in cui si compiano attività funzionali all’inizio dell’esecuzione forzata sulla base di titoli esecutivi giudiziali.

(Pubblicato su il Messaggero Veneto del 16.11.2015)