Il contratto di solidarietà è un ammortizzatore sociale pensato per venire incontro ai lavoratori in particolari situazioni aziendali.
Uno degli scopi principali, infatti, del contratto di solidarietà è evitare licenziamenti in caso di crisi aziendale mediante la riduzione delle ore di lavoro e della retribuzione dei lavoratori.
In realtà il contratto di solidarietà nasce con due differenti finalità:
- evitare licenziamenti in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale
- favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione
Il contratto di solidarietà si concretizza in accordi stipulati tra azienda e rappresentanze sindacali che mediante la riduzione delle ore di lavoro e della retribuzione dei dipendenti mirano ad evitare licenziamenti o la cessazione dell’attività in caso di crisi aziendale.
Sono previste due tipologie di contratto di solidarietà ed a seconda della fattispecie applicata sono previste disposizioni differenti per quanto attiene alla durata, ai soggetti che possono beneficiarne ed alla percentuale di riduzione della retribuzione e dell’orario di lavoro.
- CONTRATTO DI TIPO “A”- sono destinati alle aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie che abbiano occupato più di 15 lavoratori nel semestre precedente alla presentazione della domanda. Le imprese sottoposte a procedure concorsuali o che abbiano presentato domanda di ammissione ad una procedura concorsuale non possono stipulare contratti di solidarietà, qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata. Tali contratti sono rivolti a tutto il personale dipendente ad esclusione di:
- dirigenti
- apprendisti
- lavoratori a domicilio
- lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni
- lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali
- lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l’azienda dimostri “il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro”.
La riduzione dell’orario di lavoro può essere giornaliera, settimanale o mensile. E’ invece esclusa la riduzione su base annua, cioè non è possibile prevedere interi mesi senza prestazione lavorativa.
2. CONTRATTO DI TIPO “B” – in particolare, è stato esteso l’istituto dei contratti di solidarietà anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione. La legge prevede che al lavoratore al quale viene ridotto l’orario di lavoro un contributo pari al 25% della retribuzione persa. Il contributo è corrisposto in uguale misura anche all’azienda
I destinatari di tale tipo di contratto sono i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato (con esclusione di dirigenti), dipendenti da:
- imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS;
- imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali;
- imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;
- imprese artigiane indipendentemente dal numero di dipendenti. Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano una prestazione di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori.
L’importo spettante sarà pari ad un contributo del 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l’azienda. Il contratto di solidarietà può durare continuativamente massimo 24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga se non vi sia soluzione di continuità.